Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 7194 del 2006

ECLI:IT:TARNA:2006:7194SENT

Massima

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Il mancato rispetto del principio di partecipazione procedimentale, attraverso la mancata comunicazione di avvio del procedimento all'interessato, comporta l'annullamento del provvedimento finale, a prescindere dalla valutazione sulla legittimità sostanziale delle opere realizzate, in quanto la violazione del contraddittorio procedimentale costituisce un vizio di legittimità dell'atto che ne determina l'invalidità, non potendosi escludere che il contenuto del provvedimento sarebbe stato diverso ove fosse stata assicurata la partecipazione dell'interessato. Il principio di partecipazione procedimentale, sancito dagli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990, rappresenta una garanzia fondamentale del giusto procedimento amministrativo, la cui inosservanza determina l'annullamento del provvedimento finale, a prescindere dalla valutazione sulla legittimità sostanziale delle opere realizzate, in quanto la violazione del contraddittorio procedimentale costituisce un vizio di legittimità dell'atto che ne determina l'invalidità, non potendosi escludere che il contenuto del provvedimento sarebbe stato diverso ove fosse stata assicurata la partecipazione dell'interessato. Tale principio trova applicazione anche nei procedimenti di natura repressiva, come quello di demolizione di opere edilizie abusive, in cui l'Amministrazione è tenuta a garantire il contraddittorio con il destinatario del provvedimento, al fine di consentirgli di far valere le proprie ragioni e di influire sul contenuto dell'atto finale. La mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione non consente di accertare che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, secondo il disposto dell'art. 21-octies della L. n. 241/1990, introdotto dalla L. n. 15/2005, con la conseguenza che il vizio di violazione del principio di partecipazione procedimentale determina comunque l'annullamento del provvedimento impugnato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
REPUBBLICA ITALIANA N. 7194 /2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Reg. Sent.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N.730/2000 Reg.Ric.
PER LA CAMPANIA
SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE
composto dai Magistrati:
- dr. ANTONIO ONORATO Presidente
- dr. ANNA PAPPALARDO Consigliere
- dr. PIERLUIGI RUSSO P. Referendario, estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.730/2000 R.G. proposto dalla sig.ra Emma CANNAVACCIUOLO, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuele D'Alterio, col quale è elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Gramsci, n.19;
CONTRO
il Comune di Giugliano in Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito ;
PER L'ANNULLAMENTO
previa sospensione dell'ordinanza n.283A/99 del 3 settembre 1999, con la quale il Comune di Giugliano in Campania ha ingiunto la demolizione delle opere ed…

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