Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14774 del 27 giugno 2006

ECLI:IT:CASS:2006:14774CIV

Massima

Massima ufficiale
I requisiti della diffamazione sussistono allorquando concorrano l'elemento dell'offesa indiretta (cioè perpetrata in assenza del soggetto passivo) e quello della comunicazione con più persone, la quale è immancabile in caso di diffusione di una notizia a mezzo stampa, sicché sussiste il diritto al risarcimento del danno allorquando l'individuo venga leso dall'attribuzione, in un articolo giornalistico, di un fatto illecito inesistente. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la sussistenza della diffamazione in danno di un magistrato, ben noto nell'ambiente giudiziario romano, benché il fatto addebitato fosse riferito a un ufficio giudiziario del quale aveva fatto parte un magistrato avente il medesimo cognome del danneggiato, ma non quest'ultimo).

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.