Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 1152 del 2016

ECLI:IT:TARTOS:2016:1152SENT

Massima

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Il provvedimento di annullamento parziale di un'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune, adottato dalla Soprintendenza competente ai sensi dell'art. 32 della L. n. 47/1985, è legittimo e non può essere censurato per eccesso di potere, disparità di trattamento o violazione del principio di irretroattività della legge, in quanto il giudizio di compatibilità paesaggistica è un apprezzamento discrezionale riferito alle caratteristiche specifiche di ogni singolo manufatto, a prescindere dall'epoca della sua realizzazione e dalla circostanza che in precedenza siano stati assentiti interventi analoghi. L'atto di rettifica di una concessione edilizia in sanatoria, adottato dal Comune per conformarsi all'annullamento parziale disposto dalla Soprintendenza, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990, in quanto diretto alla mera correzione di un errore materiale commesso nell'originario provvedimento di concessione, senza alcuna nuova valutazione dell'interesse pubblico. Pertanto, il diniego di sanatoria per le parti dell'immobile escluse dall'originaria concessione in sanatoria, a seguito dell'annullamento parziale disposto dalla Soprintendenza, è legittimo e non può essere censurato per violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi o per disparità di trattamento rispetto a manufatti analoghi, in quanto ogni valutazione di compatibilità paesaggistica è strettamente connessa alle caratteristiche specifiche di ciascun intervento.

Sentenza completa

N. 02601/2000
REG.RIC.

N. 01152/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02601/2000 REG.RIC.

N. 02245/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2601 del 2000, proposto da:
Scopetani Viviana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Leandro Chiarelli (C.F. CHRLDR57L18D612T), con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, Via La Pira, 21;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza Beni Ambientali di Firenze Prato e Pistoia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
Comune di Scandicci non costituito in giudizio;

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