Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 856 del 2019

ECLI:IT:TARVEN:2019:856SENT

Massima

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L'annullamento in autotutela di un titolo edilizio illegittimo, sorretto da valutazioni logico-giuridiche e non da valutazioni di ordine tecnico-edilizio, non necessita di espressa e specifica motivazione sul pubblico interesse, in quanto l'interesse generale al rispetto della disciplina urbanistica sussiste in re ipsa. Quando l'illegittimità del titolo edilizio dipende dall'erronea rappresentazione della realtà in capo all'Amministrazione procedente causata dal comportamento del richiedente, l'interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento dell'atto sussiste in re ipsa, non opponendosi a ciò posizioni di interesse del privato degne di tutela. Ai fini della prova della preesistenza di un manufatto in epoca antecedente l'introduzione dell'obbligo generalizzato della previa licenza edilizia, occorre idonea visura catastale riportante l'immobile o altra prova documentale sufficiente al conseguimento di siffatta prova, come ad esempio un contratto notarile che faccia menzione del manufatto, indicandone una data certa di preesistenza e fornendone una adeguata descrizione, un contratto agrario debitamente registrato che del manufatto faccia più dettagliata menzione. L'annullamento parziale di una concessione edilizia riconosciuta illegittima è ammissibile solo quando l'opera autorizzata sia scindibile in modo tale da poter essere oggetto di più distinti progetti e concessioni. In difetto di tale condizione, l'annullamento in autotutela non può che travolgere il titolo nella sua interezza. L'omessa indicazione della struttura amministrativa competente e del responsabile del procedimento non dà luogo a vizio di legittimità, salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio, applicandosi la norma suppletiva di cui all'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a tenore della quale, nell'ipotesi di mancata indicazione, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa competente.

Sentenza completa

Pubblicato il 18/07/2019

N. 00856/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01013/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2001, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-in qualità di eredi di -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Valentina Bonato e Alessandro Zoccarato, con domicilio digitale
ex lege
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Arcugnano, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano Berto e Andrea Berto, con domicilio digitale
ex lege
come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per la declaratoria di nullità e/o per l'…

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