Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2801 del 25 luglio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:2801PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 3 comma primo lett. b del d.p.r. n. 394 del 1990 esclude dall'applicazione dell'indulto le pene irrogate per i delitti di cui all'art. 71 commi primo, secondo e terzo legge n. 685 del 1975 "ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'art. 74". La norma usa la locuzione "ove applicate" con riferimento non alla contestazione ma alle conseguenze sul piano applicativo e sanzionatorio di tali circostanze aggravanti, nel senso che abbiano comunque una qualche rilevanza nella determinazione della pena. Ne deriva che nel caso in cui eventuali circostanze siano state giudicate prevalenti sulle predette aggravanti, non avendo piu` queste ultime incidenza sul piano applicativo, deve ritenersi applicabile l'indulto. Cio non si verifica nel caso di dichiarazione di equivalenza tra circostanze di segno opposto, in quanto, in questa ipotesi, vi e` applicazione dell'aggravante con un`effettiva incidenza sul piano sanzionatorio, quantomeno sotto il profilo dell'elisione della riduzione di pena, conseguente alla conces sione di circostanze attenuanti. (Conf. Sez. Un., Cc. 18 giugno 1991, Grassi, incorso di massimazione.)

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