Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5564 del 2 marzo 1988

ECLI:IT:CASS:1988:5564PEN

Massima

Massima ufficiale
L'attenuante del fatto di speciale tenuità di cui all'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895 è applicabile soltanto ai reati previsti dagli artt. 1, 2, 3 e 4 della predetta legge e, quindi, non è estensibile ai reati sussunti nella legge 18 aprile 1975 n. 110.

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