Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 26297 del 19 giugno 2023

ECLI:IT:CASS:2023:26297PEN

Massima

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Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è configurabile anche quando la detenzione derivi dall'illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell'ordine di esecuzione, purché non dipenda da un comportamento doloso o gravemente colposo del condannato. In particolare, quando il reato per cui è intervenuta condanna definitiva è stato successivamente inserito nell'elenco dei reati ostativi alla sospensione dell'ordine di esecuzione, l'ordine di esecuzione emesso in applicazione della nuova disciplina deve essere considerato illegittimo, in quanto in contrasto con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, sancito dall'articolo 25, comma 2, della Costituzione. Pertanto, il diritto alla riparazione per la detenzione ingiustamente subita in esecuzione di tale ordine di esecuzione deve essere riconosciuto, salvo che la detenzione non sia dipesa da un comportamento doloso o gravemente colposo del condannato. Il giudice della riparazione, nel valutare la fondatezza della domanda, deve verificare se l'ordine di esecuzione sia stato emesso in conformità ai principi di diritto enunciati dalla Corte Costituzionale, secondo cui le modifiche normative che incidono sulla natura e sull'esecuzione della pena non possono avere efficacia retroattiva.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele - Presidente

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere

Dott. RICCI Anna L.A - rel. Consigliere

Dott. MICCICHE' Loredana - Consigliere

Dott. CIRESE Marina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Bologna ha rigettato la richiesta di riparazione ai sensi dell'articolo 314 c.p.p., presentata nell'interesse di (OMISSIS) con riferimento alla detenzione da costei subita dall'(OMISSIS).

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