Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 144 del 2021

ECLI:IT:TARLAZ:2021:144SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, accertata l'inottemperanza della pubblica amministrazione all'esecuzione di un giudicato formatosi su una pronuncia di condanna al pagamento di spese processuali, ordina il pagamento di quanto dovuto entro un termine perentorio, nominando, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta con il compito di provvedere in via sostitutiva, senza diritto a compenso, in applicazione della disciplina speciale prevista dalla legge n. 89/2001 (c.d. "legge Pinto") per l'equa riparazione in caso di irragionevole durata del processo. Tale pronuncia si fonda sul principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone all'amministrazione l'obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, nonché sul principio di leale collaborazione tra poteri dello Stato, che esclude la possibilità per l'amministrazione di opporre un ingiustificato rifiuto all'adempimento di un obbligo derivante da una sentenza definitiva. La nomina del commissario ad acta, quale extrema ratio, mira a garantire l'attuazione concreta del giudicato, superando l'inerzia o il rifiuto della pubblica amministrazione, in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. La condanna alle spese di giudizio in capo all'amministrazione inadempiente rappresenta, infine, una ulteriore sanzione per il mancato rispetto del giudicato, a tutela del diritto di difesa della parte vittoriosa.

Sentenza completa

Pubblicato il 05/01/2021

N. 00144/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04153/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4153 del 2020, proposto da
((omissis)), ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sul Decreto Rep n. 8980/2015 della Corte di Appello di Roma - Sezione Equa Riparazione, depositato in Cancelleria in data 04.11.2015, non opposto, reso esecutivo in data 29.04.2016, nella parte in cui ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore dei ricorre…

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