Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12799 del 30 marzo 2016

ECLI:IT:CASS:2016:12799PEN

Massima

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Il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, formulata dall'imputato in relazione a un reato per il quale tale rito speciale non è ammesso, è legittimo in quanto l'istanza risulta tardiva e inammissibile. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che la sospensione del procedimento con messa alla prova, prevista dall'art. 168-bis c.p., può essere concessa solo per i reati per i quali tale rito speciale è espressamente ammesso dalla legge, e la relativa richiesta deve essere presentata tempestivamente, pena l'inammissibilità. La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, ha affermato che tale provvedimento è immediatamente ricorribile in Cassazione, in quanto incidente sulla libertà personale dell'imputato, sebbene sul punto sia emerso un contrasto interpretativo rimesso alle Sezioni Unite per la sua composizione. Tuttavia, la rinuncia al ricorso da parte dell'imputato, a seguito della sua assoluzione nel merito, ha determinato l'inammissibilità del ricorso stesso, senza che ciò comporti la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, trattandosi di una causa di inammissibilità non imputabile al ricorrente.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRILLO Renato - Presidente

Dott. MANZON Enrico - Consigliere

Dott. MOCCI Mauro - Consigliere

Dott. DE NICOLA Vito - rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 07/10/2014 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il Provv. impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Delehaye Enrico, che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 7 ottobre 2014 il Tribunale di Milano rigettava la richiesta di sospensione con messa alla prova ex …

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