Cassazione penale Sez. I sentenza n. 11671 del 8 aprile 2020

ECLI:IT:CASS:2020:11671PEN

Massima

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Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso dal giudice della cognizione, qualora emerga, anche successivamente alla concessione del beneficio, l'esistenza di precedenti penali ostativi non conosciuti al momento della decisione originaria. Tale potere di revoca è giustificato dalla necessità di assicurare la coerenza e l'effettività del sistema sanzionatorio, evitando che il condannato possa beneficiare indebitamente di un trattamento di favore nonostante la presenza di pregresse condanne che, se note, avrebbero impedito la concessione della sospensione condizionale. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, non opera una mera rivalutazione della decisione originaria, ma accerta l'esistenza di presupposti di fatto sopravvenuti e non conosciuti al momento della pronuncia della sentenza di condanna, la cui emersione legittima la revoca del beneficio concesso. Tale potere di revoca, tuttavia, non può essere esercitato in modo arbitrario o sproporzionato, dovendo il giudice dell'esecuzione valutare attentamente la gravità e la rilevanza dei precedenti penali emersi, nonché il complessivo percorso rieducativo del condannato, al fine di bilanciare le esigenze di tutela della collettività con quelle di reinserimento sociale del reo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano - Presidente

Dott. BONI Monica - Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - rel. Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 04/07/2019 del TRIBUNALE di VERONA;
udita la relazione svolta dal Consigliere DI GIURO GAETANO;
sentite le conclusioni del PG, Dott. LIGNOLA FERDINANDO, che ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Verona, quale giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del PM presso lo stesso Tribunale, il beneficio della sospensione co…

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