Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10921 del 17 novembre 1982

ECLI:IT:CASS:1982:10921PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini dell'esclusione dal beneficio dell'amnistia, di cui all'. 2 lett. a) del D.P.R. 4 agosto 1978, n.. 413, del reato di lesioni colpose quando il fatto, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro abbia determinato le conseguenze lesive previste dal primo comma n.. 2 e dal secondo comma dell'. 583 cod. pen., non è necessario indicare nel capo d'imputazione le norme antinfortunistiche violate né quelle del codice, ma è sufficiente che l'imputato, attraverso la contestazione della violazione delle norme infortunistiche come elemento della condotta e della entità delle lesioni cagionate alla persona offesa, sia posto in condizioni di conoscere tutte le circostanze del fatto storico attribuitigli.

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