Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11063 del 22 dicembre 1983

ECLI:IT:CASS:1983:11063PEN

Massima

Massima ufficiale
I rapporti tra il procedimento penale nel quale sia stata resa una falsa testimonianza ed il procedimento instaurato per tale reato sono regolati esclusivamente dall'art. 458 cod. proc. PEN.. pertanto, non sono a detti rapporti applicabili le disposizioni relative alla disciplina della pregiudizialità ed il rinvio del procedimento principale in attesa della definizione del giudizio nella falsità costituisce non già un obbligo, bensì una facoltà discrezionale del giudice.

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