Cassazione penale Sez. III sentenza n. 24841 del 9 giugno 2003

ECLI:IT:CASS:2003:24841PEN

Massima

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Il termine per la proposizione dell'impugnazione da parte dell'imputato contumace decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, anche qualora la notifica dell'estratto contumaciale sia avvenuta in data anteriore, al fine di assicurare la compiuta tutela dei diritti della difesa. Quando la decorrenza del termine è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo, tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale. La massima giuridica si fonda sui seguenti principi: 1. Il termine per proporre impugnazione nei confronti dell'imputato contumace decorre dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, anche se la notifica dell'estratto contumaciale è avvenuta prima. Ciò al fine di assicurare la compiuta tutela dei diritti della difesa, evitando di comprimere ingiustificatamente tali diritti. 2. Quando la decorrenza del termine è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo, tenuto conto della sospensione dei termini per il periodo feriale. Ciò al fine di garantire la parità di trattamento tra le parti e l'effettività del diritto di impugnazione. 3. Il principio si applica in modo generale, a prescindere dalle specificità del caso concreto, ed è volto a tutelare il diritto di difesa e l'effettività del sistema delle impugnazioni, principi fondamentali del processo penale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE III PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.: ANTONIO ZUMBO - Presidente CLAUDIO VITALONE - Consigliere ALDO GRASSI - Consigliere LUIGI PICCIALLI - Consigliere CARLO GRILLO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ((omissis)), n. a Taranto, 25/12/1956 avverso la sentenza C.A. Lecce sezione distaccata di Taranto in data 4 luglio 2002 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso; Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Presidente Zumbo; Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. FRANCESCO COSENTINO che ha concluso per l'inammissibilità; Udito per parte civile, l'Avv. Udit i difensor SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza in data 4 luglio 2002, la Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, dichiarava la inammissibilità dell'appello proposto da ((omi…

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