Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2818 del 22 agosto 1994

ECLI:IT:CASS:1994:2818PEN

Massima

Massima ufficiale
I benefici eventualmente spettanti al condannato in applicazione di amnistie o condoni non possono mai detrarsi dal cumulo giuridico risultante ex art. 7 della L. n. 34 del 1987 in tema di misure per chi si dissocia dal terrorismo, bensì dal cumulo aritmetico risultante dalla somma delle pene irrogate con le sentenze alle quali sono state applicate le diminuzioni di pena previste dagli artt. 2 e 3 della predetta legge.

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