Cassazione penale Sez. V sentenza n. 16739 del 21 aprile 2016

ECLI:IT:CASS:2016:16739PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, in materia di misure di prevenzione, può sindacare il provvedimento impugnato solo per violazione di legge, essendo precluso il controllo sulla logicità e coerenza della motivazione, salvo che questa risulti del tutto carente o meramente apparente. Pertanto, il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure denunciano vizi di illogicità o contraddittorietà della motivazione, in quanto tali doglianze non rientrano tra i motivi di ricorso ammessi dalla legge in tale ambito. Ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di soggetti ritenuti contigui ad associazioni di tipo mafioso, è sufficiente la dimostrazione dell'appartenenza, intesa come mera vicinanza funzionale agli interessi del sodalizio criminale, senza necessità di una specifica motivazione in ordine all'attualità della pericolosità sociale, purché tale appartenenza risulti adeguatamente provata e non vi siano elementi dai quali desumere il suo venir meno per effetto di un recesso personale. La valutazione degli elementi fattuali posti a fondamento di tale giudizio di pericolosità rientra nell'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizi di violazione di legge.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello - Presidente

Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere

Dott. SAVANI Piero - Consigliere

Dott. CATENA Rossella - Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfre - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 128/2014 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 08/05/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG: di inammissibilita'.
FATTO E DIRITTO
1. Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Reggio Calabria confermava il provvedimento con cui il tribunale di Reggio Calabria, in data 12.2.2014, aveva applicato a (OMISSIS) la misura di prevenzione personale della sorvegli…

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