Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 827 del 2024

ECLI:IT:TARCT:2024:827SENT

Massima

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Il termine di decadenza di sessanta giorni per l'impugnazione di un provvedimento amministrativo, previsto dall'art. 29 del Codice del processo amministrativo, costituisce un principio fondamentale volto a garantire la certezza dei rapporti giuridici e la stabilità delle situazioni giuridiche soggettive. Tale termine decorre dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento impugnato e il suo mancato rispetto comporta l'irricevibilità del ricorso, a prescindere dalla fondatezza delle censure dedotte. L'inosservanza del termine di impugnazione, infatti, determina la cristallizzazione della situazione giuridica e preclude la possibilità di rimettere in discussione il provvedimento, anche in presenza di eventuali vizi o illegittimità dello stesso. Il rispetto del termine decadenziale rappresenta, pertanto, un presupposto indefettibile per l'esercizio dell'azione di annullamento, a tutela dell'affidamento e della stabilità degli atti amministrativi, nonché dell'interesse pubblico al celere definizione dei procedimenti. La rigorosa applicazione di tale principio, in assenza di cause di sospensione o interruzione del termine, impedisce al giudice di entrare nel merito delle questioni sostanziali dedotte, imponendogli di dichiarare l'irricevibilità del ricorso.

Sentenza completa

Pubblicato il 04/03/2024

N. 00827/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00526/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 526 del 2020, proposto da ((omissis)), rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Comune di Piazza Armerina, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della determinazione sindacale n. 22 del 27 agosto 2019 con cui veniva disposta la sospensione per anni tre dalla partecipazione alla manifestazione “Palio Dei Normanni”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica a distanza, ai sensi dell’art. 87, comma 4 b…

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