Cassazione penale Sez. I sentenza n. 22704 del 7 giugno 2011

ECLI:IT:CASS:2011:22704PEN

Massima

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La liberazione condizionale può essere concessa ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, purché sussistano i seguenti presupposti: a) che il condannato abbia prestato, anche dopo la condanna, una collaborazione importante; b) che sussista il ravvedimento e non vi siano elementi tali da far ritenere l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva; c) che il condannato abbia redatto entro il termine prescritto il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione; d) che sia stato espiato almeno un quarto della pena inflitta o, in caso di condanna all'ergastolo, almeno dieci anni di pena. Il giudice di sorveglianza, nel valutare la sussistenza del requisito del ravvedimento, deve esaminare la complessiva condotta del condannato durante l'esecuzione della pena, senza limitarsi a considerare la gravità dei reati commessi, ma verificando se l'azione rieducativa abbia effettivamente prodotto il compiuto ravvedimento, tale da escludere ragionevolmente la persistenza di un apprezzabile margine di pericolosità sociale e la conseguente probabilità di reiterazione di comportamenti penalmente illeciti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente

Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

Dott. CARTA Adriana - rel. Consigliere

Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) FI. GI. N. IL (OMESSO);

avverso l'ordinanza n. 8073/2009 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 10/03/2010;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANA CARTA;

lette le conclusioni del PG, Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto che il ricorso sia rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

RILEVA IN FATTO

1.- Con ordinanza 10.3.2009 il Tribunale di sorveglianza di R…

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