Cassazione civile Sez. II sentenza n. 190 del 9 gennaio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:190CIV

Massima

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Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è il seguente: La cancellazione di una società dal registro delle imprese non determina automaticamente l'estinzione dell'ente, qualora non siano stati definiti tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo. In tal caso, si verifica un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali. I diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o di comunione indivisa, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore. Pertanto, la cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio, determinando il difetto di legittimazione, sostanziale e processuale (attiva e passiva), del liquidatore della società cancellata, essendosi tale legittimazione trasferita automaticamente ai soci. Tuttavia, qualora l'evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli 299 e seguenti c.p.c., o si sia verificato quando il farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta. Ciò in quanto il principio di ultrattività del mandato alla lite comporta che il procuratore costituito continui a rappresentare la parte, la quale per il suo tramite viene pertanto considerata esistente e capace, salvo che nella successiva fase d'impugnazione si costituiscano gli "eredi", nel caso di società da intendersi come gli (ex) soci.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore - Presidente

Dott. MIGLIUCCI Emilio - Consigliere

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

Dott. FALASCHI Milena - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 10025/12) proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv.to (OMISSIS) del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, la (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, e la (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimate -
avverso la sentenza della Corte d'appello d…

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