Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2663 del 3 dicembre 1988

ECLI:IT:CASS:1988:2663PEN

Massima

Massima ufficiale
Gli indizi gravi di colpevolezza, richiesti per l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura dall'art. 252 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 12 legge 5 agosto 1988, n. 330, non devono avere un valore probatorio superiore agli elementi richiesti per il rinvio a giudizio. Infatti, la legge (art. 374 cod. proc. pen.) richiede testualmente "sufficienti prove a carico" per il rinvio a giudizio, e la prova, ancorché valutata in relazione ad esso e non all'affermazione di responsabilità, ha una maggiore consistenza rispetto agli "indizi gravi". (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva invece dedotto il contrario, affermando che il concorso di gravi indizi di colpevolezza, richiesto dal nuovo testo dell'art. 252 cod. proc. pen., ha riferimento a "un coacervo indiziante di grande imponenza").

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