Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2781 del 8 aprile 1986

ECLI:IT:CASS:1986:2781PEN

Massima

Massima ufficiale
Il giudice di rinvio - che è tenuto, ai sensi del comma primo dell'art. 546 cod. proc. pen., ad uniformarsi alla sentenza della corte di cassazione per le questioni di diritto con essa decise - qualora l'annullamento sia stato pronunciato per mancanza o contraddittorietà della motivazione ha ampi poteri nel nuovo esame dei fatti ai fini della formazione del suo convincimento. Con l'avvertenza che tali poteri, incondizionatamente ampi nel caso di annullamento totale, subiscono, tuttavia, limitazioni nel caso di annullamento parziale, in quanto la sentenza del giudice di rinvio deve necessariamente integrarsi con quella parte della precedente sentenza della quale la cassazione ha riconosciuto la validità; in tal caso, il giudice di rinvio non solo deve occuparsi unicamente dei capi o dei punti oggetto dell'annullamento e di quelli ad essi legati da connessione essenziale, senza possibilità di riesaminare questioni ormai definitivamente decise, ma nemmeno può rivalutare fatti relativi a dette questioni, ormai precluse, pur se abbiano un qualche riflesso sulla sua decisione, che resta sempre legata da logica interna alla parte non annullata della precedente sentenza di merito.

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