Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 2074 del 2022

ECLI:IT:TARMI:2022:2074SENT

Massima

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Il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (c.d. DASPO) può essere legittimamente adottato dal Questore nei confronti di coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza. Tale misura di prevenzione, che non presuppone la commissione di un reato ma la sola pericolosità sociale del soggetto, può essere adottata sulla base di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad una elevata attendibilità, senza che sia necessaria la certezza ogni oltre ragionevole dubbio dell'attribuibilità delle condotte ai destinatari del provvedimento. Anche la partecipazione a condotte di gruppo può giustificare l'adozione del DASPO nei confronti dei singoli, qualora siano presenti elementi diretti o presuntivi che consentano di affermare la inequivoca e consapevole partecipazione degli stessi al comportamento di gruppo. La durata del DASPO può essere determinata tenendo conto di precedenti provvedimenti analoghi, anche se successivamente annullati, purché l'annullamento abbia riguardato solo la individuazione dei luoghi e non l'an della misura. Inoltre, il provvedimento non deve necessariamente individuare in modo puntuale tutti i luoghi interessati dal divieto, essendo sufficiente che esso faccia riferimento agli spazi direttamente adiacenti agli impianti sportivi e a quelli ufficialmente destinati, dalle amministrazioni locali e dalle autorità di pubblica sicurezza, al parcheggio e al transito dei pullman organizzati, nonché ai luoghi c.d. altamente sensibili, sempre in occasione di detti eventi sportivi.

Sentenza completa

Pubblicato il 27/09/2022

N. 02074/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00524/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 524 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale eletto presso la loro casella PEC come da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio fisico
ex lege
in Milano, via Freguglia, n.1 e domicilio digitale presso la relativa casella PEC come da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento DASPO del Questore della Provincia di -OMISSIS-dd 05/12/19 not…

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