Cassazione civile Sez. III sentenza n. 7631 del 17 dicembre 1986

ECLI:IT:CASS:1986:7631CIV

Massima

Massima ufficiale
Perche` sussista la responsabilita` della pubblica amministrazione per fatti illeciti dei suoi dipendenti, devono concorrere due elementi; il nesso di causalita` obiettiva tra il comportamento del dipendente e l`evento dannoso, nonche` la riferibilita` alla amministrazione del fatto del dipendente autore del comportamento.   L`attivita` del dipendente puo` essere riferita all`ente pubblico e costituisce fonte di responsabilita` diretta, in quanto sia e si manifesti come esplicazione dell`attivita` dell`ente stesso, cioe` sia diretta al conseguimento dei suoi fini istituzionali nello ambito delle attribuzioni dell`ufficio o del servizio al quale il dipendente e` addetto.   Si verifica, viceversa, una frattura del rapporto organico, con esclusione della responsabilita` della pubblica amministrazione, allorquando il funzionario agisca come semplice privato per una finalita` strettamente personale, configurandosi in tal caso l`attivita` da lui posta in essere come del tutto estranea all`amministrazione e priva di ogni collegamento con i poteri propri dell`agente.   conforme:[s85\04620] [s79\00031] [s67\02980]

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