Cassazione penale Sez. V sentenza n. 787 del 23 gennaio 1990
ECLI:IT:CASS:1990:787PEN
Massima
Massima ufficiale
Puo` aversi atto pubblico in senso tecnico giuridico anche in difetto di sottoscrizione dell`atto stesso, purche` esista la possibilita` di identificare in modo ugualmente certo la persona o l`ente da cui l`atto proviene e la legge non ne richieda la sottoscrizione ad substantiam. (fattispecie in tema di falso per contraffazione di ricevuta di versamento, recante il timbro e l`intestazione dell`ufficio postale e mancante della sottoscrizione). conforme: [p85\05247] [p85\01986]
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