Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza breve n. 813 del 2019

ECLI:IT:TARMI:2019:813SENB

Massima

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Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza disposte in favore di un richiedente asilo, adottato ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. e, del D. Lgs. n. 142 del 2015, deve essere preceduto da un'adeguata istruttoria che consenta di accertare con certezza i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dello stesso. In particolare, l'Amministrazione è tenuta a verificare con precisione l'effettivo svolgimento dei fatti addebitati al richiedente asilo, attraverso l'acquisizione di ogni elemento probatorio utile, comprese le informative delle Forze dell'Ordine e l'eventuale escussione di testimoni, nonché a valutare attentamente la proporzionalità della misura espulsiva rispetto alla gravità del comportamento contestato. Ove l'Amministrazione non proceda ad una compiuta istruttoria, il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è affetto da eccesso di potere per carenza di istruttoria e, pertanto, è illegittimo. Inoltre, il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, in quanto incidente su diritti fondamentali della persona, deve essere adottato nel rispetto del principio di proporzionalità, in modo da assicurare un giusto bilanciamento tra l'esigenza di tutela dell'ordine pubblico e la salvaguardia dei diritti del richiedente asilo. Pertanto, l'Amministrazione è tenuta a valutare attentamente la gravità del comportamento addebitato al richiedente asilo e a comminare una misura espulsiva solo ove essa risulti proporzionata e strettamente necessaria alla luce delle circostanze del caso concreto. In caso contrario, il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza è illegittimo per violazione del principio di proporzionalità. Infine, l'Amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, può riesaminare il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza e, all'esito di tale riesame, annullare il provvedimento originario e ripristinare le misure di accoglienza in favore del richiedente asilo, ove ritenga che le ragioni poste a fondamento della revoca non siano state adeguatamente accertate o che la misura espulsiva non risulti proporzionata alla luce delle circostanze del caso concreto.

Sentenza completa

Pubblicato il 12/04/2019

N. 00813/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00249/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 249 del 2019, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. ((omissis)) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, ((omissis)) n. 10;

contro

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

per l’annullamento

- del provvedimento, prot. n. 0005233 del 28 gennaio 2019, emesso dalla Prefettura di Monza e della Brianza, con cui, ai sensi dell’art. 23, comma 1, le…

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