Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1187 del 13 gennaio 2021

ECLI:IT:CASS:2021:1187PEN

Massima

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Il giudice di appello non può riconoscere una circostanza aggravante precedentemente esclusa dal giudice di primo grado, in assenza di impugnazione della parte pubblica. Ciò comporta che il reato debba essere considerato nella sua forma base, procedibile a querela di parte, e che la Corte di Cassazione debba verificare la presenza della querela per poter proseguire l'azione penale, non potendo discendere la procedibilità di ufficio dall'indebito riconoscimento di un'aggravante da parte del giudice di secondo grado. Il principio di diritto è che il divieto di reformatio in peius, sancito dall'art. 597, comma 3, c.p.p., impedisce al giudice di appello di attribuire al fatto una definizione giuridica più grave rispetto a quella ritenuta in primo grado, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero. Ciò vale anche per il riconoscimento di circostanze aggravanti precedentemente escluse, le quali non rientrano nel potere d'ufficio del giudice di appello di cui all'art. 597 c.p.p. La violazione di tale divieto comporta l'annullamento della sentenza impugnata, con la conseguente necessità per la Corte di Cassazione di verificare la presenza della querela, unico presupposto per la procedibilità del reato nella sua forma base.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano - Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere

Dott. MICHELI Paolo - Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene - Consigliere

Dott. BORRELLI Paola - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/03/2019 della CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. PAOLA BORRELLI;
ette le conclusioni scritte del Procuratore generale Dr. DI LEO GIOVANNI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per mancanza di querela.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 6 marzo 2019, la Corte di appello di Lecce ha riformato parzialmente la…

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