Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2111 del 30 giugno 1994

ECLI:IT:CASS:1994:2111PEN

Massima

Massima ufficiale
E` manifestamente infondata, in relazione al giudizio del rispetto della persona umana discendente dall'art. 32 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4 bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) come innovato dall'art. 15 D.L. n. 306 del 1992, nella parte in cui preclude la fruizione delle misure alternative alla detenzione ai condannati per alcuni gravi reati, dovendosi escludere che inibire loro l'accesso a detti benefici penitenziari comporti un`ingiustificata compressione del rispetto della persona umana, giacche`, a prescindere da ogni altra considerazione, e` uguale rilevare che, con la condizione della collaborazione, si e` mantenuta aperta la possibilita` per tutti i detenuti di avvalersi di uno degli istituti volti al perseguimento della rieducazione sociale del condannato.   da vedere:

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