Cassazione penale Sez. I sentenza n. 464 del 28 aprile 1983

ECLI:IT:CASS:1983:464PEN

Massima

Massima ufficiale
La liberazione condizionale non è un istituto di diritto processuale, ma è un istituto di diritto sostanziale, che comporta oltre alla immediata liberazione del condannato, la estinzione, sia pure differita, della pena, condizionatamente alla mancata commissione nei termini di leggi, di un delitto o di una contravvenzione della stessa indole.

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