Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 10356 del 24 ottobre 1988

ECLI:IT:CASS:1988:10356PEN

Massima

Massima ufficiale
Vi è impossibilità giuridica di definire il giudizio di appello con sentenza predibattimentale di estinzione del reato per amnistia allorché in primo grado vi sia stata pronuncia di condanna dell'imputato al risarcimento del danno, poiché l'art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405, contenente delega al presidente della repubblica per la concessione dell'amnistia e dell'indulto e disposizioni sull'azione civile in seguito ad amnistia, impone al giudice della impugnazione che dichiari estinto il reato, di decidere egualmente sul gravame ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

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