Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10443 del 6 marzo 2008

ECLI:IT:CASS:2008:10443PEN

Massima

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Il reato di bancarotta fraudolenta documentale è configurabile anche in assenza della materiale sottrazione o distruzione dei libri e delle scritture contabili obbligatorie, qualora il fallito abbia omesso di tenere o di conservare tali documenti, impedendone la ricostruzione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa. L'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale è integrato dalla coscienza e volontà dell'agente di impedire la ricostruzione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, a prescindere dalla finalità di conseguire un ingiusto profitto o di arrecare un danno ai creditori. Il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è configurabile anche in assenza di una diretta sottrazione o distruzione di beni aziendali, qualora il fallito abbia compiuto atti dispositivi idonei a determinare una diminuzione del patrimonio sociale, come nel caso di simulati conferimenti di beni strumentali. L'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è integrato dalla coscienza e volontà dell'agente di compiere atti dispositivi idonei a determinare una diminuzione del patrimonio sociale, a prescindere dalla finalità di conseguire un ingiusto profitto o di arrecare un danno ai creditori. Il reato di bancarotta fraudolenta è configurabile anche in presenza di una struttura societaria meramente apparente, priva di autonoma organizzazione e gestione, qualora il fallito abbia utilizzato tale struttura come mero schermo per svolgere un'attività di intermediazione di manodopera e di false fatturazioni, in danno dei creditori. L'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta è integrato dalla coscienza e volontà dell'agente di utilizzare la struttura societaria come mero schermo per svolgere un'attività illecita, a prescindere dalla finalità di conseguire un ingiusto profitto o di arrecare un danno ai creditori.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NARDI ((omissis)) del 22/11/2 -

Dott. MARASCA ((omissis)) SENTE -

Dott. SANDRELLI ((omissis)) N. 2 -

Dott. PALLA ((omissis)) REGISTRO GENER -

Dott. BRUNO ((omissis)) N. 9344/2 -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto il 28.12.2005 da:

avv. ((omissis)), difensore di AN. Pa. , nato a (OMESSO);

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 26 ottobre 2005;

Letto il ricorso e la sentenza impugnata;

Sentita la relazione del Consigliere Dr. ((omissis)) BRUNO;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. ((omissis)) che ha chiesto l'inammissibilita' del ricorso;

S…

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