Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 129 del 2014

ECLI:IT:TARPE:2014:129SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, in caso di mancata esecuzione di un giudicato formatosi in sede giurisdizionale ordinaria, è tenuto ad ordinare all'amministrazione soccombente l'adozione degli atti necessari per dare piena attuazione alla sentenza passata in giudicato, assegnando un termine perentorio per l'adempimento e, in caso di persistente inadempienza, nominando un commissario ad acta con il compito di provvedere al pagamento delle somme dovute. Tale potere di intervento del giudice amministrativo trova fondamento nel principio di effettività della tutela giurisdizionale, in base al quale l'accertamento giudiziale del diritto non può rimanere privo di concreta attuazione, e nel dovere di leale collaborazione tra poteri dello Stato, che impone all'amministrazione di conformarsi prontamente alle decisioni dell'autorità giudiziaria. La mancata esecuzione del giudicato, oltre a integrare un illecito disciplinare e penale, determina la responsabilità patrimoniale dell'ente per i danni subiti dal creditore a causa del ritardo o dell'inadempimento, con conseguente obbligo di risarcimento. Il giudice amministrativo, nel disporre l'esecuzione del giudicato, deve pertanto contemperare l'interesse pubblico all'adempimento degli obblighi derivanti da sentenze passate in giudicato con l'interesse del privato al soddisfacimento del proprio diritto, assicurando la massima celerità e effettività nell'attuazione della pronuncia giurisdizionale.

Sentenza completa

N. 00002/2014
REG.RIC.

N. 00129/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00002/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2 del 2014, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Pescara, via Tirino, 134/6;

contro

Comune di Chieti, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione della sentenza n. 531 del l'11 aprile 2013 con la quale la Corte d'Appello di L'Aquila Sezione Lavoro e Previdenza ha accolto l'appello del ricorrente e condannato il Comune di Chieti al risarcimento del danno in favore dello stesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie d…

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