Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2949 del 31 luglio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:2949PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel procedimento di prevenzione non puo` farsi applicazione retroattiva della norma di cui all'art. 20 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, con la quale e` stato sostituito l'art. 2 legge 31 maggio 1965, n. 575 ed e` stato facultato alla proposta anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona, atteso il noto principio "tempus regit actum".   da vedere:

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