Cassazione penale Sez. I sentenza n. 20527 del 23 maggio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:20527PEN

Massima

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Il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di migranti può essere integrato anche sulla base della sola partecipazione a uno o più reati-fine, qualora il ruolo svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare il consapevole inserimento dell'agente in un più ampio disegno criminoso, connotato da una strutturazione organizzativa e da una distribuzione di compiti funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti. L'elemento psicologico del reato associativo è integrato dalla consapevolezza di far parte di tale sodalizio e dalla disponibilità ad operare per l'attuazione del relativo programma, che può desumersi anche dalle modalità accessorie delle condotte poste in essere nell'ambito dei reati-fine, ove queste rivelino una precisa e ripetitiva funzionalità rispetto a un contesto organizzato di matrice criminale. Pertanto, l'appartenenza dell'imputato al sodalizio criminale può essere ritenuta anche sulla base della sua partecipazione a uno o più reati-fine, laddove il compito svolto e le modalità dell'azione siano tali da evidenziare la sussistenza del vincolo associativo. Quanto ai reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, la circostanza attenuante della collaborazione con la giustizia di cui all'art. 12, comma 3-quinquies, T.U. imm. presuppone che l'imputato offra, compatibilmente con il suo bagaglio di conoscenze, una collaborazione reale e utile alle indagini svolte per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori dei delitti, a partire dalla sua ammissione di responsabilità e dall'assunzione di un atteggiamento di almeno formale resipiscenza, circostanze queste che non ricorrono nel caso di specie. Infine, la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non è compatibile con i reati associativi e postula, con riferimento ai reati concorsuali ulteriori, l'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso, circostanza che le risultanze processuali smentiscono in maniera categorica.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. BONI Monica - Presidente

Dott. SIANI Vincenzo - Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco - Relatore

Dott. CURAMI Micaela Serena - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da
So.Ed., nato in C il omissis
avverso la sentenza del 12/04/2023 della Corte di assise di appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariaemanuela Guerra, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato Vi.Le., che ha chiesto il rinvio della trattazione del processo;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la s…

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