Tribunale civile Taranto sentenza n. 36 del 8 gennaio 2024

Massima

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Il Tribunale, nel decidere sulla opposizione a decreto ingiuntivo, afferma che: Il creditore opposto che agisce in giudizio per il riconoscimento del proprio diritto di credito ha l'onere di provare il fatto costitutivo del credito, mentre il debitore opponente deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Pertanto, il creditore opposto che abbia provato l'esistenza del credito ha diritto al pagamento della somma ingiunta, salvo che il debitore opponente non dimostri l'esistenza di fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria. Il termine per l'adempimento di una prestazione contrattuale può essere considerato essenziale solo se, all'esito della verifica da parte del giudice sulle espressioni adoperate dai contraenti e sulla natura e l'oggetto del contratto, risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine. In mancanza di tale espressa previsione, il ritardo nell'adempimento non determina la risoluzione del contratto, ma può eventualmente dar luogo al risarcimento del danno. L'eccezione di inadempimento, prevista dall'art. 1460 c.c., può essere validamente opposta solo se sussiste un effettivo squilibrio tra le prestazioni inadempiute e se il rifiuto di adempiere non risulti contrario a buona fede. Pertanto, il committente che abbia ricevuto la prestazione, ancorché in ritardo, non può rifiutarsi di pagare il corrispettivo, salvo il diritto di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito per il ritardo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4051/2020 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 6.11.2023 senza assegnazione termini ex art. 190 c.p.c., promossa
DA
En.Ma., in qualità di titolare del Gi. (p. IVA (...)), con sede in C. Gi. (B.) Strada (...), rappresentato e difeso dall'avv. MA.AN., in virtù di mandato a margine all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo
-parte attrice opponente in riconvenzionale-
CONTRO
Ar. SNC (p. IVA (...)), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. GA.MA., giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-parte convenuta opposta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27.02.2020, la Ar. SNC chiedeva emettersi decreto ingiun…

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