Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 6222 del 2014

ECLI:IT:TARNA:2014:6222SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, in sede di giudizio di ottemperanza, è tenuto a dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi su una precedente sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, disponendo il pagamento in favore del ricorrente dell'importo liquidato in tale sentenza, oltre agli interessi legali maturati. Nell'ambito del giudizio di ottemperanza, il giudice può riconoscere l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie relative alla pubblicazione, all'esame e alla notifica del provvedimento giudiziale, nonché delle spese relative ad atti accessori, in quanto funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza. Tuttavia, non sono dovute le spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle relative ad atti di precetto o a procedure esecutive risultate non satisfattive, in quanto imputabili alla libera scelta del creditore. Qualora l'amministrazione rimanga inadempiente oltre il termine assegnato, il giudice può nominare un commissario ad acta con il compito di provvedere al pagamento delle somme dovute, a carico e spese dell'amministrazione inadempiente. Le spese per l'eventuale funzione commissariale sono poste a carico dell'amministrazione e vengono liquidate dal giudice. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'amministrazione inadempiente, comprendendo in modo omnicomprensivo le spese, i diritti e gli onorari relativi ad atti successivi al provvedimento giudiziale azionato e funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, fatte salve le eventuali spese di registrazione del provvedimento azionato non ricomprese in tale quantificazione.

Sentenza completa

N. 04105/2013
REG.RIC.

N. 06222/2014 REG.PROV.COLL.

N. 04105/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4105 del 2013, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura di Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'ottemperanza

del giudicato formatosi sulle sentenze nn. 2799/09 e 395/2012 rese dal giudice del lavoro del Tribunale di Nola in data 30.09.2009 e in data 25.01.2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Viste le m…

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