Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3683 del 15 aprile 1993

ECLI:IT:CASS:1993:3683PEN

Massima

Massima ufficiale
Dopo la sentenza costituzionale n. 259 del 1991 che ha dichiarato l'illegittimita` dell'art. 350, settimo comma, cod. proc. pen. limitatamente all'inciso "salvo quanto previsto dall'art. 503, terzo comma", a seguito della riformulazione di tale precetto ad opera dell'art. 4, terzo comma, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nel senso che delle dichiarazioni spontanee rese dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini non e` consentita l'utilizzazione nel dibattimento (non piu` "agli effetti del giudizio") salvo quanto previsto dall'art. 503, terzo comma, cod. proc. pen., le dette dichiarazioni sono utilizzabili nel dibattimento purche` di esse ci si servito per le contestazioni. (V. Corte costituzionale, n. 259 del 1991).

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