Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 42189 del 21 dicembre 2006

ECLI:IT:CASS:2006:42189PEN

Massima

Massima ufficiale
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità, per contrasto con l'art. 111, comma secondo, Cost., della disciplina transitoria della Legge n. 251 del 2005 che esclude l'applicabilità delle disposizioni sui più brevi termini di prescrizione ai procedimenti pendenti avanti alla Corte di cassazione al momento di entrata in vigore della legge, posto che, anche alla luce delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 394 del 2006, deve ritenersi ragionevole la scelta legislativa di individuare nell'intervento di una sentenza di condanna il fatto ostativo all'efficacia retroattiva della "lex mitior". Essa infatti salvaguarda il valore dell'efficienza del processo, evitando un sacrificio dell'aspettativa, costituzionalmente tutelata, della ragionevole durata, che implica che il processo, dopo una pronuncia di condanna, possa essere portato a conclusione, e tutela i diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale.

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