Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2797 del 17 marzo 1982

ECLI:IT:CASS:1982:2797PEN

Massima

Massima ufficiale
Per l'applicabilità dell'attenuante della provocazione è necessario il concorso di un elemento obbiettivo, costituito da un fatto ingiusto altrui realmente verificatosi, di un elemento soggettivo consistente nello stato d'ira, da valutare con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona in cui è avvenuto il fatto, e di un rapporto di causalità psicologica tra offesa e reazione, che viene a mancare quando vi sia una notevole ed evidente sproporzione tra fatto provocante e fatto provocato. (Conf., sui vari profili, 142792, ed ivi citate; 142554; 140352; 138993; 139877).

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