Cassazione penale Sez. I sentenza n. 314 del 7 aprile 1982

ECLI:IT:CASS:1982:314PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel caso di pericolosità sociale presunta dalla legge non rileva che il perito, dopo aver ritenuto il soggetto incapace di intendere e di volere, in quanto affetto da psicosi allucinatoria cronica, ne abbia escluso la attuale pericolosità sociale. (La cassazione ha dichiarato legittima la misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, adottata dal giudice ex . 222 primo comma cod. pen., a carico di un soggetto prosciolto per mancanza di imputabilità da vizio totale di mente, per un periodo di tempo non inferiore ad anni due). (V. mass. 122481 anno 1972; mass. 130418 anno 1975; sulla obbligatorietà, come nel caso di specie, della misura di sicurezza).

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