Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1556 del 20 febbraio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:1556PEN

Massima

Massima ufficiale
La propaganda elettorale e` quella che ha una efficacia immediata sulla determinazione volitiva degli elettori e solo a tale propaganda vengono riservati, in periodo di elezioni, spazi equamente distribuiti fra tutti i partiti. (Nella specie, relativa a ritenuta insussistenza del reato di cui agli artt. 1 legge 4 aprile 1956, n. 212 e 6, ultimo comma, legge 24 aprile 1975, n. 130, per l'affissione, fuori degli appositi spazi, di un manifesto che invitava a partecipare ad una assemblea di quartiere, la suprema corte, nel rigettare il ricorso con cui il p.m. aveva sostenuto che tale fatto serviva a coinvolgere gli intervenuti in un discorso di propaganda elettorale, ha precisato che "e` inammissibile sostenere che qualsiasi dibattito culturale su temi d`interesse sociale debba avere finalita` propagandistiche").   da vedere: [p71\01236]

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