Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4890 del 3 febbraio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:4890PEN

Massima

Generata da Simpliciter
Il reato di contraffazione di marchi o segni distintivi di cui all'art. 474 c.p. tutela la fede pubblica, ossia la fiducia che i consociati ripongono nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali, a prescindere dalla realizzazione dell'inganno dell'acquirente sulla genuinità della merce. Pertanto, ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che l'acquirente sia effettivamente tratto in inganno sulla provenienza del prodotto, essendo sufficiente che il prezzo esiguo e le modalità della vendita siano tali da indurre un acquirente di media esperienza a dubitare della genuinità del marchio. La tutela penale mira a preservare il corretto funzionamento del mercato e la fiducia dei consumatori nei confronti dei segni distintivi, a garanzia della libera e consapevole scelta di acquisto. Ciò in quanto il reato di cui all'art. 474 c.p. è un reato di pericolo, per la cui integrazione non occorre l'effettiva realizzazione dell'inganno, ma è sufficiente la mera idoneità della condotta a mettere in pericolo il bene giuridico tutelato, ossia la fede pubblica. L'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, pertanto, ritiene che la norma de qua non tuteli la libera determinazione dell'acquirente, bensì la fiducia che i consociati ripongono nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali, a garanzia della circolazione di tali beni.

Sentenza completa

MOTIVI DELLA DECISIONE Il PG presso la corte d'appello di Firenze ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale il gip del tribunale di Grosseto, a fronte della richiesta di decreto penale di condanna, ha emanato pronuncia di non luogo a procedere in ordine al reato di cui all'art. 474 c. p., dal momento che, in ragione dell'entità del prezzo, invero esiguo, e delle modalità della vendita, l'acquirente di media esperienza può maturare la convinzione che il prodotto offerto non proviene dalla ditta di cui reca il marchio. Il ricorso è fondato. L'orientamento di cui alla sentenza impugnata (Cass. Sez. V, 17.6.99, n. 2119, Diaw) è contrastato da quello consolidato, di segno opposto, secondo il quale la norma de qua tutela non già la libera determinazione dell'acquirente, bensì la fede pubblica, ossia la fiducia che un numero indeterminato di consociati ripone nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o i …

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.