ECLI:IT:CASS:2003:4890PEN
MOTIVI DELLA DECISIONE Il PG presso la corte d'appello di Firenze ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale il gip del tribunale di Grosseto, a fronte della richiesta di decreto penale di condanna, ha emanato pronuncia di non luogo a procedere in ordine al reato di cui all'art. 474 c. p., dal momento che, in ragione dell'entità del prezzo, invero esiguo, e delle modalità della vendita, l'acquirente di media esperienza può maturare la convinzione che il prodotto offerto non proviene dalla ditta di cui reca il marchio. Il ricorso è fondato. L'orientamento di cui alla sentenza impugnata (Cass. Sez. V, 17.6.99, n. 2119, Diaw) è contrastato da quello consolidato, di segno opposto, secondo il quale la norma de qua tutela non già la libera determinazione dell'acquirente, bensì la fede pubblica, ossia la fiducia che un numero indeterminato di consociati ripone nei marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o i …
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