Cassazione penale Sez. I sentenza n. 14666 del 9 novembre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:14666PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 della costituzione sollevata sul rilievo della mancata previsione della diminuzione di pena prevista dall'art. 444 stesso codice anche nella ipotesi disciplinata dalla suddetta disposizione. La diminuzione della pena su richiesta delle parti prevista dall'art. 444 cod. proc. pen. è stata, invero, prevista dal legislatore per il risparmio di attività processuale, con conseguente sollecita definizione dei procedimenti, che l'adozione di un tale istituto, eliminando tutta l'istruttoria dibattimentale di primo grado, comporta. Tale risparmio di attività processuale, invece, non si verifica nell'ipotesi dell'art. 599, comma quarto, con conseguente non violazione del principio di uguaglianza.

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