Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2199 del 3 marzo 1995

ECLI:IT:CASS:1995:2199PEN

Massima

Massima ufficiale
Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi sono inapplicabili ai reati militari anche dopo l`abrogazione dell`art. 54 della legge 24 novembre 1981 n. 689 operata dall`art. 5, comma primo bis, D.L. 14 giugno 1993 n.  187, e cio` non solo perche` per i reati suddetti non sono previste pene pecuniarie, ma anche e soprattutto in considerazione della pratica impossibilita` di adeguare al particolare "status" del condannato le prescrizioni conseguenti alle sanzioni irrogate.     conforme: Sen 07/04/1994 1007 sez 1 Pen Sen 16/06/1994 2386 sez 1 Pen

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