Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 6411 del 2021

ECLI:IT:TARNA:2021:6411SENT

Massima

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Il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo, mai assistito da alcun titolo edilizio, è un provvedimento vincolato e rigidamente ancorato al ricorrere dei relativi presupposti di fatto e di diritto, che non richiede una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell'abuso, essendo sufficiente il mero richiamo dell'abusività dell'opera in rapporto alla strumentazione urbanistica e di tutela paesaggistica. Tale ordine di demolizione deve essere emanato senza indugio, senza necessità di previa comunicazione di avvio del procedimento, in quanto si tratta di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche, secondo un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè l'abuso, di cui l'interessato non può non essere a conoscenza, rientrando direttamente nella sua sfera di controllo. L'art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 sulla cd. "fiscalizzazione" dell'abuso non è applicabile ai casi in cui i vizi che hanno determinato l'annullamento del titolo edilizio riguardino la compatibilità sostanziale del manufatto con il regime urbanistico, come accertato in via definitiva dalla giurisprudenza, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto. Pertanto, l'ordine di demolizione di un immobile abusivo, in quanto provvedimento vincolato, non richiede una specifica motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che lo giustificano, essendo sufficiente il mero richiamo dell'abusività dell'opera, né è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche, di cui l'interessato non può non essere a conoscenza.

Sentenza completa

Pubblicato il 11/10/2021

N. 06411/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02385/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2385 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ipervolturno II S.r.l., Lauretta Fazzone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Gigli, Franco Gaetano Scoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Caiazzo non costituito in giudizio;

nei confronti

New Golden Market S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Ricciardi Federico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

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