Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4125 del 26 novembre 1997

ECLI:IT:CASS:1997:4125PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini dell'adozione di una misura cautelare, i "gravi indizi di colpevolezza" possono essere legittimamente desunti anche dalle trascrizioni sommarie o dagli appunti raccolti durante le operazioni di intercettazione di comunicazioni (C.D."brogliacci di ascolto"),non essendo necessaria,ai fini anzidetti,la trasmissione,da parte del pubblico ministero,dei verbali redatti a norma dell'art.268,comma 1,C.P.P. e dell'art.89 disp. att. C.P.P.,i quali, a differenza dei decreti di autorizzazione,non attengono alla dimostrazione che le operazioni non si sono svolte in violazione di un divieto (con conseguenti riflessi sulla utilizzabilità dei loro risultati),ma riguardano solo l'elemento estrinseco e formale delle acquisizioni legittimamente avvenute,da considerare rilevante,ai fini della utilizzabilità,ex art.271,comma 1,C.P.P.,solo in sede probatoria,e non in quella cautelare.

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