Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4724 del 13 settembre 1999
ECLI:IT:CASS:1999:4724PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di motivazione dell'ordinanza impositiva della custodia cautelare, l'obbligo di cui all'art. 125, terzo comma c.p.p. è soddisfatto anche mediante l'esplicito riferimento a precedente ordinanza coercitiva divenuta inefficace per vizio di forma e non di merito, trattandosi di provvedimento rimasto valido nei suoi contenuti sostanziali, la cui valutazione è, così, fatta consapevolmente propria dal giudice che procede e risulta idonea a rendere edotto l'interessato dall'iter logico seguito per pervenire alla decisione adottata. (Fattispecie relativa a reati di criminalità organizzata, nella quale un primo provvedimento coercitivo era stato dichiarato inefficace dalla Corte di cassazione a norma degli artt. 309, quinto e decimo comma, c.p.p.). L'inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere determinata dall'inosservanza, da parte del tribunale del riesame, dei termini di cui ai quinto e decimo comma dell'art. 309 c.p.p. non costituisce preclusione alla reiterazione del provvedimento coercitivo, potendo essere legittimamente emesso nuovo provvedimento cautelare per i medesimi fatti e sulla base degli stessi elementi indiziari. E invero la preclusione processuale opera soltanto quando la misura custodiale sia stata annullata in conseguenza di un riesame nel merito o per la mancanza delle condizioni generali di legittimità, e non nell'ipotesi di una sua caducazione per perdita di efficacia determinata da violazioni di carattere formale, come quelle previste dall'art. 309, quinto e decimo comma, non essendo ricavabile dal vigente sistema processuale un generale divieto di reiterazione dei provvedimenti cautelari al di fuori del principio del ne bis in idem, per sua natura inerente al merito e non alla forma del provvedimento giurisdizionale.
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