Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12977 del 29 dicembre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:12977PEN

Massima

Massima ufficiale
L'aggiunta della denominazione "naturale" al burro posto in vendita è intesa ad esaltarne i caratteri di particolare genuinità, che, invece, devono corrispondere ai requisiti normativamente stabiliti, essendo, tra l'altro, vietata la produzione o la messa in commercio di burro che contenga "materie estranee alla composizione del latte o della crema di latte di provenienza" (Art. 2 lett. c) legge 23 dicembre 1956, n. 1526). Ne deriva che la denominazione aggiuntiva ha un effetto ingannevole sul consumatore (art. 13 legge 30 aprile 1962, n. 283), di solito portato ad attribuire un significato di pregio particolare (superiore, cioè, ai requisiti minimi di legge) alla denominazione "naturale"aggiunta al prodotto in questione.

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