Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 8961 del 5 maggio 2016

ECLI:IT:CASS:2016:8961CIV

Massima

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L'articolo 91, comma 4, del codice di procedura civile, introdotto dal Decreto Legge n. 212 del 2011, il quale prevede che nelle cause di competenza del giudice di pace di valore non superiore a 1.100 euro le spese, competenze e onorari liquidati dal giudice non possano superare il valore della domanda, si applica esclusivamente alle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace ai sensi dell'articolo 113, comma 2, c.p.c. e non trova applicazione nelle controversie di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, di opposizione a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, né in quelle di opposizione a cartella di pagamento quando venga denunciata la mancata notifica del verbale di contestazione della violazione, in quanto tali giudizi, pur se di competenza del giudice di pace, sono soggetti alle regole del giudizio secondo diritto, con la conseguente possibilità di una liquidazione delle spese processuali non limitata al valore della domanda. Tale distinzione, fondata sulla diversa natura delle controversie, non risulta lesiva di principi costituzionali, in quanto la limitazione della liquidazione delle spese nel caso di giurisdizione equitativa risponde all'esigenza di semplificazione e rapidità del processo dinanzi al giudice di pace, mentre l'esclusione di tale limitazione per i giudizi di opposizione trova giustificazione nella maggiore complessità tecnica di tali controversie, che rende in ogni caso giustificata, se non indispensabile, la difesa tecnica.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano - Presidente

Dott. MANNA Felice - Consigliere

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto - Consigliere

Dott. SCALISI Antonino - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 22273-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA (OMISSIS);
- intimati -
avverso la sentenza n. 3880/2014 del TRIBUNALE di ROMA del 14/02/2014, depositata il 18/02/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;<…

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