Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1781 del 1 marzo 1984

ECLI:IT:CASS:1984:1781PEN

Massima

Massima ufficiale
La circostanza attenuante di cui all'art.. 62 n.. 5 cod. pen. richiede che il fatto doloso dell'offeso sia in rapporto di causalità non soltanto materiale ma anche psicologico con l'evento del reato. Non è sufficiente, quindi, per l'applicazione dell'attenuante, che il predetto fatto sia stato occasione o pretesto della condotta dell'agente, ovvero che sia stato diretto non alla produzione dello evento del reato, ma ad altra finalità antigiuridica. (Nella specie è stato ritenuto non applicabile l'attenuante in questione in una ipotesi di truffa sul rilievo che il fatto doloso della parte offesa, consapevole di acquistare lingotti d'oro di delittuosa provenienza e non vile metallo effettivamente vendutole, non era certamente diretto al conseguimento dell'evento del reato di cui all'art.. 640 cod. pen. in suo danno, ma di quello di ricettazione).

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