Cassazione penale Sez. I sentenza n. 16726 del 22 aprile 2008

ECLI:IT:CASS:2008:16726PEN

Massima

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Il provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione personale, come la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, può essere impugnato per cassazione unicamente per violazione di legge, essendo precluso il sindacato sulla valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di attuale pericolosità sociale del soggetto. La rinuncia al ricorso da parte dell'interessato determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende. Il giudice di legittimità, nell'esaminare l'impugnazione avverso il provvedimento di applicazione di una misura di prevenzione personale, è tenuto a verificare esclusivamente la conformità del provvedimento alle norme di legge che disciplinano la materia, senza poter sindacare la valutazione degli elementi fattuali posti a fondamento del giudizio di attuale pericolosità sociale del soggetto. La rinuncia al ricorso da parte dell'interessato comporta l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende. Tale principio si fonda sulla natura preventiva e non sanzionatoria delle misure di prevenzione, che mira a tutelare la collettività dal pericolo di commissione di reati, attraverso l'adozione di provvedimenti restrittivi della libertà personale fondati su un giudizio prognostico sulla pericolosità sociale del soggetto. Il sindacato del giudice di legittimità è pertanto limitato al rispetto delle norme procedurali e sostanziali che disciplinano l'applicazione di tali misure, senza poter entrare nel merito della valutazione discrezionale operata dal giudice di merito.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere

Dott. ROMBOLA' Marcello - Consigliere

Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) RI. FI. , N. IL (OMESSO) RINUNCIANTE;

avverso DECRETO del 13/07/2007 CORTE APPELLO di ANCONA;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;

lette le conclusioni del P.G. Dr. IZZO Gioacchino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

OSSERVA

con decreto in data 30/4/07 il Tribunale di Ascoli Piceno ha applicato a Ri. Fi. , ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, articol…

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