Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 368 del 2014

ECLI:IT:TARPE:2014:368SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare i ricorsi avverso il giudizio del Comitato di coordinamento regionale per la valutazione d'impatto ambientale che ha escluso la necessità di esperire la procedura di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un centro di recupero e valorizzazione di materiali provenienti da servizi di raccolta differenziata, afferma che: 1. La legittimazione ad agire in capo ai ricorrenti, residenti o operanti nelle immediate vicinanze dell'impianto da realizzare, è riconosciuta in base al criterio della "vicinitas", in quanto soggetti portatori di interessi sostanziali sotto vari profili, come la svalutazione delle loro aree, la minore appetibilità delle stesse e la salubrità dei siti, essendo sufficiente una prospettazione delle temute ripercussioni su un territorio comunale collocato nelle immediate vicinanze dell'impianto da realizzare. 2. Gli atti conclusivi delle procedure di valutazione ambientale e di screening sono immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali, in quanto dotati di autonomia, essendo destinati a tutelare un interesse specifico. 3. Il sindacato del giudice amministrativo su tali atti è sottoposto a particolari limitazioni, in quanto l'Amministrazione esercita un'amplissima discrezionalità tecnica e amministrativa, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità, incongruità, travisamento dei fatti o macroscopici difetti di istruttoria. 4. Tuttavia, la mancanza di adeguata motivazione in relazione a provvedimenti in materia ambientale non può essere giustificata dall'ampia discrezionalità tecnica, in quanto gli atti devono contenere una precisa valutazione sui margini di rischio riscontrati e non eliminabili, sulle osservazioni presentate e sulle controdeduzioni di carattere tecnico-scientifico acquisite nel corso del procedimento. 5. Nel caso di specie, il giudizio impugnato è carente di motivazione in ordine alle valutazioni effettuate in merito ai "possibili" impatti negativi sull'ambiente, considerando sia i rischi certi (principio di prevenzione) che quelli incerti (principio di precauzione), nonché in merito alle osservazioni presentate e alle controdeduzioni della ditta proponente, per cui il ricorso deve essere accolto e l'atto annullato.

Sentenza completa

N. 00024/2014
REG.RIC.

N. 00368/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00024/2014 REG.RIC.

N. 00093/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 24 del 2014, proposto da:
Fooditalia S.r.l. ed ((omissis)), rappresentati e difesi dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Pescara, viale Bovio, 385;

contro

Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;

nei confronti di

Edilizia Colonnetta S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)) ed ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Pescara, via Cetteo Ciglia, 8;

su…

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